Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/03/1995 n. 230

Art. 111 - Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo medico

1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico è consentito, tranne nei casi previsti dall'art. 110, comma 3 e dal comma 6 del presente articolo, solo a seguito di motivata richiesta medica rivolta al medico specialista nelle competenze di cui all'art. 110, comma 1, da qui in avanti definito "medico specialista".

2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al comma 1:

a) valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal punto di vista diagnostico e terapeutico e comportino un rischio minore per la persona;

b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo beneficio clinico con il minimo detrimento sanitario e costo economico;

c) osserva particolare cautela nell'attività diagnostica, sia radiologica che di medicina nucleare, quando agli accertamenti siano sottoposti soggetti in età pediatrica o donne in età fertile;

d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici superflui, di non essere in grado di procurarsi le informazioni necessarie in base ai risultati di esami precedenti. Ciò vale in particolare per le procedure con fini medico- legali o di assicurazione.

3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti che comporti l'esposizione dell'embrione o del feto salvo situazioni di urgenza oppure casi di necessità accertata da parte del medico curante. In tale secondo caso, il medico specialista effettua l'esame diagnostico previa, quando possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico specialista.

4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad esami comportanti la somministrazione di sostanze radioattive lo specialista prescrive, se necessario, la sospensione dell'allattamento previo accordo con il medico curante della madre e del bambino.

5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a titolo preventivo, inclusi gli esami di medicina nucleare, devono essere effettuati soltanto se sono giustificati dal punto di vista sanitario. Tali esami devono essere disposti dall'autorità sanitaria competente per territorio che ne dà adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati.

6. Particolare attenzione deve essere posta nella giustificazione delle indagini diagnostiche espletate su singole persone o su particolari gruppi di persone con fini medico-legali o di assicurazione. Per questi esami e per quelli di cui al comma 5 è escluso l'impiego della radioscopia diretta.

7. Quando è possibile le indagini eseguite per le finalità di cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di quelle espletate con radiazioni ionizzanti, che siano altrettanto efficaci e comportino un rischio minore per la persona.

8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con il consenso della persona interessata.

9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza intensificazione di brillanza, nonchè le indagini schermografiche comunque utilizzate.

10. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.

11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare i medici specialisti si devono avvalere, ai fini della radioprotezione del paziente, della collaborazione del fisico specialista. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione del presente comma e le modalità di detta collaborazione.

Art. 112 - Inventario delle apparecchiature

1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonchè di quelle di medicina nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche, data di installazione, stato di conservazione. Le regioni e le province autonome sono altresì tenute ad aggiornare detto inventario con frequenza almeno biennale.

2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono essere oggetto di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità adottano i provvedimenti necessari al fine di correggere le caratteristiche inadeguate o difettose di dette apparecchiature. Esse provvedono, non appena possibile, affinchè tutte le apparecchiature e gli impianti che non rispondono più ai criteri prefissati di accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.

3. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di accettabilità per le apparecchiature di cui al comma 1, nonchè le direttive per la predisposizione di piani periodici di adeguamento delle apparecchiature e degli impianti alle necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica.

4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità, nell'ambito del servizio informativo sanitario e con cadenza almeno biennale, le informazioni rilevate ai sensi del presente articolo ed a comunicare i provvedimenti adottati e programmati.

Art. 113 - Controllo di qualità

1. Il responsabile delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti deve provvedere affinchè esse siano sottoposte a controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto qualificato. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione diagnostica o terapeutica è di competenza del medico specialista.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il tipo, le modalità e la periodicità del controllo previsto al comma 1, in funzione della complessità delle apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare, nonchè gli eventuali casi di esenzione.

Art. 114 - Registrazioni - Libretto radiologico personale

1. E' responsabilità del medico specialista in una delle branche di cui all'art. 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni di cui all'art. 110, comma 4, provvedere affinchè le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni devono essere annotate le informazioni relative al paziente e alla prestazione secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4. Tali registrazioni devono essere trasmesse annualmente alla unità sanitaria locale competente per territorio che ne predispone un riepilogo secondo le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.

2. Ciascuna unità sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale di cui al comma 1 all'autorità sanitaria della regione o della provincia autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale emanate dal Ministro della sanità, provvede a valutare l'esposizione a radiazioni a scopo medico della popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della sanità.

3. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico del paziente.

4. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati:

a) il modello e le modalità di tenuta dei registri di cui al comma 1;

b) le modalità per la predisposizione del riepilogo annuale di cui al comma 1;

c) il modello e le modalità di tenuta del libretto radiologico personale di cui al comma 3;

d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo. Capo Stato di emergenza nucleare Sezione Piani di emergenza

Art. 115 - Emergenza nucleare

1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo è riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli

artt. 36 e 37, nonchè da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 96 e che avvengano:

a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive; ovvero

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza. Sino all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al presente capo fanno riferimento alle pertinenti raccomandazioni dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

Art. 116 - Piano di emergenza esterna

1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli artt. 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.

2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 117 - Presupposti del piano di emergenza esterna

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:

a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;

b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro impiego.

2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio più ampio.

3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanità e alla Commissione tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto.

4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art. 8 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Art. 118 - Predisposizione del piano di emergenza esterna

1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'art. 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.

2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

a) il questore;

b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;

 

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